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RICORSO MULTE

ILLEGITTIMA LA CONTRAVVENZIONE CHE NON INDIVIDUA SPECIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Ci permettiamo di esprimere brevi riflessioni sul caso risolto con sentenza del Giudice di Pace di Giarre n 278/2009 depositata il 31.03.2009, con la quale è stato ribadito un concetto già noto in diritto e nella prassi giurisprudenziale, ma che spesso viene disatteso: affinchè le contestazioni elevate degli Agenti accertatori, relative alla violazione delle norme poste dal Codice della Strada siano giuridicamente opponibili al cittadino che le subisce (ed inoppugnabile sotto tale profilo) E’ NECESSARIA l’esplicita e specifica individuazione in concreto del comportamento negligente posto a fondamento della contestazione stessa.

Tale necessità, si pone quale indispensabile corredo motivazionale dell’atto amministrativo- quale contravvenzione- che altro non è che la sintesi di una più ampia attività svolta dagli agenti accertatori di cui gli stessi devono dare conto. E specificatamente: l’omessa descrizione ed individuazione del concreto comportamento posto in essere, dall’utente della strada, ed il mero richiamo delle disposizioni di carattere generale oltre a costituire un vizio della motivazione dell’atto amministrativo pertanto opinabile con un ricorso multe , può “approdare ad eccessi di potere se non veri e propri arbitri” cfr sent. Citata. Tale regola di carattere generale è posta a garanzia del corretto svolgimento e andamento dell’attività della pubblica amministrazione.

Per tale via potrebbe pertanto ipotizzare la configurabilità, in caso di accertato abuso, di fattispecie di reato, come “l’abuso di ufficio”.

Occorre tuttavia precisare che, secondo la monolitica posizione di dottrina e giurisprudenza, giammai la sussistenza del dolo eventuale può validamente integrare il reato de quo. Ex multis: in tema di abuso di ufficio, l’elemento soggettivo assume, nella vigente formulazione dell’ art. 323 c.p. come introdotta con la 1. 16 luglio 1997 n. 234, una importanza centrale e restringe notevolmente il campo operativo della norma incriminatrice a vantaggio di forme alternative di tutela avverso l’attività illegittima della p.a. (ricorsi amministrativi o giurisdizionali).

In questa prospettiva, essendo stato trasformato l’abuso d’ufficio da reato di pura condotta a dolo specifico in reato di evento, il dolo ora richiesto assume una connotazione articolata e complessa: è “generico, con riferimento alla condotta (coscienza e volontà di violare norme di legge o di regolamento ovvero di non osservare l’obbligo di astensione), mentre assume la forma del “dolo intenzionale” rispetto all’evento (vantaggio patrimoniale o danno) che completa la fattispecie. Si richiede, quindi, che il pubblico ufficiale abbia perseguito proprio, come obiettivo primario del proprio operato, l’evento tipico e deve essere l’accusa a dimostrare ciò non essendo sufficiente il dolo diretto (rappresentazione dell’evento come verificabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza) e meno che mai quello eventuale (caratterizzato dalla accettazione della non elevata probabilità del verificarsi dell’evento).

Ciò con la precisazione che, ovviamente, l’intenzionalità non significa esclusività del fine che deve animare l’agente, ma preminenza data all’evento tipico rispetto al pur concorrente interesse pubblico, che finisce con l’assumere un rilievo secondario e, per così dire, derivato o accessorio (Cassazione penale, sez. VI, 27 giugno 2007, n. 35814 D.G. e altro).

Pertanto, essendo richiesto, al fine della configurabilità del reato di “abuso d’ufficio” il dolo intenzionale, il cittadino dovrà dimostrare, attraverso il ricorso multe , la volontà precisa dell’agente accertatore non solo di commettere l’abuso ma di cagionare con ciò un “danno ingiusto”. Di talchè è possibile ipotizzare che la proposizione di ricorsi in opposizione in via giurisdizionale a contravvenzione per violazioni al Codice della Strada elevate in dispregio del principio citato, oltre che determinare l’annullamento della stessa, può condurre all’attivazione dell’azione disciplinare nei confronti dell’agente oltre che - sussistendone le condizioni oggettive e soggettive - all’instaurarsi di un procedimento penale ove l’accertamento giudiziale della nullità della contravvenzione può costituire un valido presupposto.




 
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