07 Feb 12 - 04:56
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RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA SULL’ARGOMENTO

Dopo le note sentenze gemelle sul danno patrimoniale la Corte torna sull’argomento con alcune precisazioni. Questa volta la Corte (sentenza n.16448/2009 della Terza Sezione Civile) ha affermato che “l’unica possibile forma di liquidazione – per ogni danno che sia privo, come quello biologico e quello morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa.

Infatti, una precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dr conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato”.

In particolare, spiega la Corte “la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, e può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse “tabelle” utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purchè il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi “personalizzato”, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazione puramente simboliche o irrisorie”.


 
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