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RISARCIMENTO DEL DANNO (INFORMAZIONI GENERICHE)


Anno XVII- N° 1-2 Gennaio-Febbraio 2009

Quali sono i tempi di prescrizione?
L’articolo 2946 del Codice civile stabilisce che, generalmente, la prescrizione dei diritti avviene con il decorso del decimo anno dal giorno in cui un diritto può essere fatto valere. La regola della prescrizione decennale ha però delle eccezioni (art. 2947 e seguenti):

  • in cinque anni si prescrive il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui
  • due anni per esercitare il diritto all’indennizzo del danno causato da incidente stradale
  • in cinque anni si prescrivono i canoni di locazione, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, ed altri diritti “derivanti dai rapporti sociali”
  • un solo anno invece per il diritto del mediatore alla provvigione, per i diritti derivanti dai contratti di spedizione/trasporto e per quelli legati al contratto di assicurazione.
Queste sono le indicazioni principali cui fare riferimento: ovviamente ogni caso ha le proprie specifiche, ma è sicuramente importante non lasciar mai trascorrere troppo tempo ed agire in maniera rapida.
Da sottolineare, infine, una differenza: la prescrizione sancisce l’estinzione del diritto (a causa del suo mancato esercizio entro i termini definiti dalla legge), mentre la decadenza determina il periodo di tempo entro cui compiere una certa attività (come la denuncia di un vizio), pena la preclusione del proprio diritto.

 
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