
PER PERSONA DANNEGGIATA DEVE INTENDERSI NON SOLO LA VITTIMA DELL’INCIDENTE MA ANCHE I CONGIUNTI
Oltre a ribadire il diritto dei familiari delle vittime della strada al risarcimento del danno per incidenti stradali in caso di morte del congiunto, la Cassazione ha operato, in linea con le Sezioni Unite (1 luglio 2009 n 15376), una equiparazione tra la vittima diretta dell’incidente ed i suoi più stretti congiunti: la “persona danneggiata” non è solo chi muore a seguito di incidenti stradali, ma anche tutti i suoi familiari, che, come la persona direttamente coinvolta nell’incidente, hanno diritto al risarcimento del danno materiale, biologico e morale.
La questione assume rilevanza in relazione alle vertenze in cui è coinvolto il Fondo di garanzia, laddove si fa riferimento a un massimale di legge per ogni persona danneggiata.