
Fra i tanti equivoci in cui cadde il legislatore quando concepì l'attuale codice di procedura penale, vi fu quello di improntare il processo penale al principio dell'oralità (cioè sulla testimonianza) quando il mondo delle comunicazioni e la realtà va sempre più nel senso della documentalità. Tutto sta diventando documentale e documentabile. Fra le applicazioni aberranti di questo stato di cose, vi è anche la prassi di chiamare a testimonianza gli operatori che effettuano accertamenti con l'etilometro e trovano soggetti oltre la soglia di punibilità penale (0,8).
Qual è l'utilità di ciò?
E' già tutto certificato e comprovato dalla documentazione, quale obiezione sarà mai possibile formulare a riguardo?