
La non rimborsabilità dell’onorario nella fase stragiudiziale è dettata ad D.Lgs. n. 254/06 che nulla prevede in proposito.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (Costituzione art. 24).
La trattativa diretta a prevenire una lite è soltanto un momento diverso da quello tipicamente giudiziale e l’intervento di un professionista e quindi la rimborsabilità del suo costo non può essere apprioristicamente negata.
Il ricorso immediato alle prestazioni di un professionista è considerato una precisa facoltà concessa dalla legge al danneggiato, il cui costo deve essere risarcito.