
Riconoscimento delle spese della perizia di parte
L’articolo 9, 2° comma del Regolamento attuativo (D.P.R 254/06) sancisce espressamente che le Compagnie Assicurative debbano risarcire anche le spese della perizia medica di parte.: in precedenza queste spese erano spesso etichettate come “non necessarie”, e quindi non indennizzabili.
Grazie alla sentenza n. 9549 del 22 Aprile 2009 sono ormai spese riconosciute: la Corte suprema di Cassazione, con questa sentenza, ha stabilito in maniera chiara e non aggirabile che “la parte vittoriosa ancorché parzialmente ha diritto di vedersi rimborsate” le spese sostenute per la ctp.