
Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.
(Cass.Pen.,Sez.V, 19 gennaio 2011,n.1468)[RIV-1105P392] - Artt.100 c.s., 472, 482 c.p.